I piccoli lavori saltuari sono sempre più frequenti e una realtà nel mondo del lavoro quotidiano di tanti. Dal babysitting alle ripetizioni, ma anche il giardiniere, oppure la traduzione in lingua straniera di una particolare documentazione, in ognuno di questi casi la domanda che ci si pone è: come è possibile inquadrare i lavori che non hanno frequenza abituale, ma solo occasionale?
La normativa italiana prevede, tra gli istituti contrattuali più diffusi, quello del lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cod. civile il cui compenso è assoggettato alla ritenuta di acconto, e le prestazioni di lavoro occasionale ex Legge 96/2017, gestite attraverso il libretto famiglia (nell’ambito domestico) o con il contratto di prestazione occasionale (se il richiedente è un’Azienda).
Come è regolato il lavoro occasionale in Italia?
Le prestazioni saltuarie di natura domestica di cui fruiscono i privati vengono remunerate con il Libretto Famiglia: babysitter, piccoli lavori domestici, assistenza ad anziani e malati o anche lezioni private.
Invece, se si ha necessità di un servizio di traduzione in lingua straniera, essendo l’attività esercitabile anche con la Partita IVA ma chi lo eroga non deve farlo abitualmente, la prestazione deve essere gestita attraverso il contratto di prestazione occasionale (Prest.O.) in quanto si tratta di lavori di breve durata, non abituali appunto.
In entrambe le modalità, l’Ente preposto alla remunerazione del dovuto al prestatore è l’INPS, il quale si fa carico anche della sua assicurazione previdenziale, mentre l’INAIL prende in carico quella assistenziale.
Tuttavia, questa tipologia contrattuale è soggetta a limitazioni economiche: il prestatore non può ricevere una somma superiore ai 2.500 € da uno stesso utilizzatore, o maggiore di 5.000 € da più utilizzatori i quali a loro volta non possono erogare compensi, con riferimento alla totalità dei prestatori, di importo complessivamente superiore a € 10.000,00 per anno civile.
La legge di bilancio 2023, oltre a innalzare tale limite, ha provveduto anche ad aumentare a 10 (in luogo delle precedenti 5) le unità in forza presso le Aziende cui è possibile attivare contratti Prest.O. .
Lavoro autonomo occasionale, di cosa si tratta?
Il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 codice civile si caratterizza per l’assenza di subordinazione, per lo svolgimento di un’opera lavorativa occasionale e la qualificazione dei compensi avviene sotto la dicitura “redditi diversi”.
E’ soggetto, per alcune figure e per alcuni committenti, alla comunicazione preventiva da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il portale www.cliclavoro.it . Dal punto di vita fiscale è soggetto alla ritenuta di acconto del 20% e sotto il profilo INPS alla gestione separata in caso di superamento della soglia di € 5.000 annui inteso come importo totale tra tutti i committenti.
Se hai bisogno di valutare la convenienza dell’una o dell’altra tipologia contrattuale, richiedi una consulenza.