L’art. 26 del Decreto Lavoro dispone che “gli obblighi informativi del datore di lavoro relativi alla comunicazione della disciplina del rapporto di lavoro può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.”
A seguito delle modifiche che sono state apportate all’art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:
- l’identità delle parti ivi compresa quella dei codatori;
- il luogo di lavoro;
- la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro;
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici;
- l’esistenza di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati.
Le nuove disposizioni concedono al datore di lavoro la facoltà di assolvere agli obblighi formativi con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva o aziendale, limitatamente, però, ai seguenti elementi:
- la durata del periodo di prova, del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- il diritto dei lavoratori a ricevere la formazione;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore.
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