Decreto Lavoro: ecco le informazioni che vanno inserite nel contratto

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L’art. 26 del Decreto Lavoro dispone che “gli obblighi informativi del datore di lavoro relativi alla comunicazione della disciplina del rapporto di lavoro può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.”

A seguito delle modifiche che sono state apportate all’art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:

  • l’identità delle parti ivi compresa quella dei codatori;
  • il luogo di lavoro;
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la tipologia di rapporto di lavoro;
  • nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici;
  • l’esistenza di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati.

Le nuove disposizioni concedono al datore di lavoro la facoltà di assolvere agli obblighi formativi con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva o aziendale, limitatamente, però, ai seguenti elementi:

  • la durata del periodo di prova, del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • il diritto dei lavoratori a ricevere la formazione;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore.

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